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Prenotazioni - Condizioni di Viaggio - Assicurazioni

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VENDITA PACCHETTI TURISTICI

Art. 1. Definizione di pacchetto I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, di durata superiore alle 24 ore, o comunque di durata tale da comprendere almeno una notte. Sono pacchetti turistici, quand’anche i servizi siano fatturati separatamente, le combinazioni predeterminate dall’organizzatore e comprendenti almeno due dei seguenti elementi: a) trasporto - b) alloggio - c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscono parte significativa del “pacchetto turistico”. I termini contraente e consumatore vengono utilizzati con generico ed indifferenziato riferimento ad una qualsiasi delle due figure disciplinate all’art. 5 D.L. 111/95. Per organizzatore si intende colui che realizza il pacchetto turistico come sopra definito.

Art. 2. Condizioni generali di contratto - Il contratto di viaggio si intende regolato dalla legge n.1084 del 27 dicembre 1977, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Varsavia, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e dalla dir. CEE 314/90, convertita in legge dal decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995. La responsabilità della parte venditrice non può in alcun caso eccedere i limiti delle leggi citate.

Art. 3. Prenotazioni - La Parte Venditrice accetta le prenotazioni che le pervengono dalle agenzie di viaggio o dai clienti fino ad esaurimento di disponibilità dei posti. La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma da parte della Parte Venditrice.

Art. 4. Prezzo - Il prezzo del pacchetto turistico, così come contrattualmente determinato, potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in dipendenza di variazioni di uno solo dei seguenti elementi: -costi di trasporto, incluso il costo del carburante; -diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco, o di imbarco nei porti e negli aeroporti; -tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Art. 5. Pagamenti - Escursioni giornaliere: l’intera quota con gli eventuali supplementi dovrà essere versata a ricevimento fattura. Soggiorni: all’atto della prenotazione dovrà esser versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione mentre il saldo dovrà essere versato a ricevimento fattura e comunque 7 giorni prima della data di partenza. La mancata osservanza di queste condizioni da parte del cliente, autorizza la Parte Venditrice ad annullare le prenotazioni anche se già confermate, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell’Art. 1373 III° comma C.C.

Art. 6. Validità delle quote di partecipazione - Le presenti quote, sono valide fino al 16/06/2006, Le quote sono calcolate in base al corso dei cambi ed ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio. Qualora prima dell’inizio del viaggio si verificassero differenze nel corso del cambi o nei costi del servizi, le quote potranno essere modificate, in aumento o diminuzione, corrispondentemente alle due variazioni.

Art. 7. Recesso del consumatore -
1. Il consumatore può recedere dal contratto senza pagare il corrispettivo del recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo globale in misura eccedente il 10%; modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposto dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
2. Nei casi di cui al precedente comma, il consumatore ha alternativamente diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente; alla restituzione della sola parte già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della comunicazione della decisione di chiedere il rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione scritta alla Parte Venditrice entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento e di modifica. In ogni caso non saranno accettate contestazioni sul prezzo del viaggio e sulle singole componenti del prezzo durante o alla fine del viaggio. Il prezzo stabilito nel contratto non potrà essere aumentato nei 20 giorni precedenti la data prevista per la partenza.
3. Per gli articoli 1372 e 1373 C.C. il recesso può essere consentito a condizione che il viaggiatore tenga indenne il tour operator V.I.C. da costi, spese e perdite che lo stesso andrà a sostenere a causa di tale recesso. Pertanto viene così delineata la disciplina contrattuale del recesso, e le relative penali: 10% fino a 30 giorni lavorativi dalla data di partenza - 20% fino a 20 giorni lavorativi dalla data di partenza - 50% fino a 15 giorni lavorativi dalla data di partenza - 80% fino a 5 giorni lavorativi dalla data di partenza. Nessun rimborso oltre a tali termini o in caso di mancata partenza o di abbandono del viaggio. I rimborsi dei biglietti ferroviari si rifanno alla normativa di Trenitalia Gruppo FS “Condizioni e tariffe”.

Art. 8. Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore - La Parte Venditrice può annullare il contratto, totalmente o parzialmente, senza alcuna indennità: a) per circostanze di carattere eccezionale; b) quando il numero minimo di viaggiatori previsto dal programma non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 20 giorni prima della partenza al viaggio. In entrambi i casi, se il contratto viene annullato prima della sua esecuzione, al viaggiatore spetta il rimborso integrale delle somme versate. In caso di annullamento di contratto in corso di esecuzione, la Parte Venditrice prenderà tutte le misure necessarie nell’interesse dei viaggiatore per un indennizzo equo per entrambe le parti.

Art. 9. Modifiche dopo l’arrivo - Dopo l’arrivo, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che sia provato dal viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il viaggiatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e dei posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 10. Cessione del contratto da parte del viaggiatore - Il viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione ad un’altra persona, che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione dei servizio, nel rapporti derivanti dai contratto, dopo averne informato l’agente di viaggio e la Parte venditrice con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data fissata per l’inizio del viaggio. Tuttavia la Parte Venditrice non. sarà responsabile della eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte dei terzi fornitori dei servizi. Il viaggiatore cedente e il cessionario sono solidamente responsabili per Il pagamento del saldo dei prezzo, nonché per le spese supplementari risultanti da detta cessione.

Art. 11. ResponsabilItà dei vettori - I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. l programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell’operatore turistico. Non sono quindi pubblicati per conto dei vettori, i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, ne quindi li impegnano.

Art. 12. Scioperi - Sospensioni per avverse condizioni atmosferiche - Avvenimenti bellici - disordini civili e militari - sommosse - calamità naturali - saccheggi - atti di terrorismo. Questi fatti ed altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili al vettori e alla Parte Venditrice. Eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante non saranno, peraltro, rimborsate, ne tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili. Inoltre la Parte Venditrice non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi e terrestri.

Art. 13. Reclamo - Le eventuali contestazioni in merito a presunte disparità o riscontrate disparità di servizi nel corso del viaggio, dovranno essere Immediatamente riportate al fornitore del servizio contestato (albergatore, vettore, guida, etc.) sollecitando l’esecuzione del servizio nei termini previsti dai documenti di viaggio (voucher, programma). AI termine del viaggio entro 10 giorni, il viaggiatore e/o i organizzatore dovrà inviare Il suo rapporto scritto alla Parte Venditrice con tutto l’appoggio documentale che gli è stato possibile procurarsi.

Foro competente: per eventuali contestazioni e controversie sarà competente il Foro di Alba.

Privacy: si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto deI D.to Legs. 196/2003 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società, delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. l dati personali In ogni caso non saranno trasmessi al terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

Avvertenza: gli operatori aerei, le descrizioni degli alberghi e le quote, nonché le notizie utili fornite dalla Parte Venditrice in base alle sue informazioni al momento della stesura del programma possono subire variazioni senza preavviso.

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